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PROMOZIONE SCHNEIDER
01/02/2011
Dal 1 Febbraio al 31 Marzo scegli la soluzione Sch... |
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| Impianti elettrici: obblighi legislativi e aspetti tecnici - 04/07/2009
d.m. 37/2008 relativo alla sicurezza degli impianti prevede l’obbligo da parte dell’installatore di rilasciare, al termine dei
lavori, la dichiarazione di conformità, “previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente”...
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| Apprendistato: le novità per aziende e lavoratori - 02/12/2008
Il 10 novembre scorso il Ministero del Lavoro ha pubblicato una circolare (n. 27) nella quale ha fornito chiarimenti in materia di apprendistato professionalizzante alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 23 del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008 (la cosiddetta "manovra d'estate") e collegato alla Finanziaria 2009...
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| Crisi: le aziende italiane reagiscono meglio - 02/12/2008
L'indagine globale Watson Wyatt "Global Strategic Reward 2008/2009" ha preso in considerazione circa 1400 aziende medio/grandi in 24 Paesi del mondo e ci rivela che le imprese italiane si sono mosse con maggiore previdenza nell'affrontare la crisi economica di quanto abbiano fatto quelle statunitensi...
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| DURC interno: scade il 31 ottobre la presentazione - 28/10/2008
La scadenza per presentare all'Inps il modello SC 37 Durc interno è vicina ed è necessaria per usufruire delle agevolazioni normative e contributive in tema di lavoro e legislazione sociale...
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| DEC. 81/08 DISTANZA LAVORI SU LINEE ELETTRICHE - 30/05/2008
Nel recente decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che abroga e sostituisce dal 15 maggio 2008 il DPR 164/56, più articoli sono dedicati all’argomento. Al Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche” l’articolo 83, relativo ai lavori in prossimità di parti attive, indica che “Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi”. Al Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota” l’articolo 117 recita che: “Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza”.
Riguardo alla distanza di sicurezza il comma 2 indica che “deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti”. fonte:web
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| CRITICHE SULLA NUOVA 46/90 DA ASSOEDILIZIA - 15/05/2008
Il presidente di Assoedilizia denuncia l'ipocrisia delle leggi italiane in materia di sicurezza degli impianti domestici, demandata unicamente a proprietari e acquirenti nel momento della compravendita immobiliare. L’ipocrisia delle leggi italiane in materia di sicurezza degli immobili è stata denunciata dal Presidente di Assoedilizia, avv. Achille Colombo Clerici, nel suo intervento al convegno “Il trasferimento degli immobili e la conformità degli impianti: garanzie e aspetti controversi” organizzato a Milano da Paradigma. La legge stabilisce dei parametri, degli standard di funzionalità e di sicurezza, ma, ha affermato Colombo Clerici, non impone l’esecuzione delle relative opere di adeguamento: in questa maniera attende al varco il cittadino quando vuole vendere o locare un immobile.» Infatti l’art. 13 del D.M. 37/2008 afferma, in sostanza, che all’atto della compravendita, gli impianti tecnologici dell’abitazione - da quello del gas a quello elettrico - devono risultare conformi alle normative di sicurezza valide al momento della loro realizzazione o modifica, tanto che non esiste alcun obbligo di procedere agli adeguamenti previsti da normative successive. fonte:assoedilizia
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| UNIONE EUROPEA: FINANZIAMENTI PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE - 07/05/2008
In arrivo aiuti per le piccole medie imprese che conciliano sviluppo di business e rispetto per l'ambiente. L'Unione europea prevede una serie di finanziamenti che coprono fino al 100% gli investimenti previsti. Questo è quanto prevede la nuova disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in relazione alla tutela ambientale pubblicata in Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione della Commissione Ue. Più precisamente, gli aiuti alle imprese con finalità ambientale finanziano i costi aggiuntivi necessari a conseguire gli obiettivi ambientali degli investimenti, al netto del costo dell'investimento ordinario.
Possono essere agevolati: l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto, il risparmio energetico, le fonti rinnovabili, l'adeguamento a norme comunitarie e studi ambientali, oltre al risanamento di siti inquinati e al trasferimento di imprese, con contributi fino al 100% della spesa specifica. Gli aiuti per l'adeguamento a nuove norme comunitarie non ancora applicabili, finalizzate al miglioramento della tutela ambientale, sono considerati ammissibili purché tali norme siano state comunque adottate e a condizione che l'investimento sia effettuato e concluso almeno un anno prima che la norma sia divenuta applicabile. Saranno finanziabili sia le grandi imprese che le Pmi, anche se queste ultime beneficeranno di
finanziamenti maggiori (+ 10% - 20%). Un'occasione molto interessante per le aziende e che può contribuire alla crescita dell'impresa in termini di etica e di responsabilità sociale. fonte: web
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| FORNITURE E CONFORMITA' CHIARIMENTI Dlgs 37/08 - 16/04/2008
Entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, il committente deve consegnare al distributore o al venditore dell'utenza copia della dichiarazione di conformità dell'impianto. Se non lo fa, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura. Questo nuovo adempimento è obbligatorio dal 27 marzo 2008, data in cui è entrato in vigore il decreto del ministero dello Sviluppo n. 37/2008. La nuova norma, oltre a generare prevedibili preoccupazioni, non è affatto chiara, anche perché dettata in tre soli commi dell'articolo 8 del decreto, in modo sintetico. Perciò «Il Sole 24 Ore», in collaborazione con l'Ufficio studi della Confappi-Federamministratori (organizzazione dei proprietari immobiliari) ha posto al Ministero alcune domande, a cui il Ministero ha risposto in tempi davvero rapidi. Eccole.
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